RAVVEDIMENTO OPEROSO
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento (cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.
Il contribuente che abbia quindi omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019) che ha modificato l'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Interessi:
01/01/2015 – 31/12/2015 0,50% DM ECONOMIA 11/12/2014
01/01/2016 – 31/12/2016 0,20% DM ECONOMIA 11/12/2015
01/01/2017 – 31/12/2017 0,10% DM ECONOMIA 07/12/2016
01/01/2018 – 31/12/2018 0,30% DM ECONOMIA 13/12/2017
01/01/2019 – 31/12/2019 0,80% DM ECONOMIA 12/12/2018
01/01/2020 – 31/12/2020 0,05% DM ECONOMIA 12/12/2019
Sanzioni:
1- ravvedimento "sprint", con sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni;
2- ravvedimento "breve", con sanzione ridotta del 1,5% (1/10) per i versamenti eseguiti entro 30 giorni;
3- ravvedimento "intermedio", con sanzione ridotta al 1,67% (1/9) per i pagamenti effettuati entro 90 giorni;
4- ravvedimento "lungo", con sanzione ridotta al 3,75% (1/8) per i versamenti eseguiti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione).
5- ravvedimento "lunghissimo":
* con sanzione ridotta al 4,29% (1/7) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
* con sanzione ridotta al 5,00% (1/6) oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO
In caso di ritardato od omesso pagamento TARI, ovvero in caso di infedele, incompleta o omessa dichiarazione, il comune di Frontino notifica avviso di accertamento a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della legge 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019.
Relativamente alle sanzioni,
sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i:
- In caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta.
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione dal 100% al 200%
- In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50% al 100%
Relativamente agli interessi, sono calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale, nella misura prevista per gli interessi legali:
- 0.50% dal 01/01/2015 al 31/12/2015
- 0.20% dal 01/01/2016 al 31/12/2016
- 0,10% dal 01/01/2017 al 31/12/2017
- 0,30% dal 01/01/2018 al 31/12/2018
- 0,80% dal 01/01/2019 al 31/12/2019
- 0.05% dal 01/01/2020