Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112, ha disciplinato il conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei "Servizi Sociali", ad eccezione di quelli espressamente mantenuti dallo Stato e di quelli trasferiti all'INPS
Tale norma attribuisce ai comuni, nell'ambito delle funzioni conferite, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali. Nell'espletamento di tali compiti, i comuni possono avvalersi dell'ausilio sia delle comunità montane che delle provincie.
Inoltre, sempre lo stesso decreto, impone alle regioni di emanare una legge " di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai Comuni e agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse". In particolare tale atto normativo "conferisce ai comuni e agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:
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i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;
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i giovani;
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gli anziani;
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la famiglia;
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i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
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gli invalidi civili".
Infine, con il citato decreto, sono state trasferite alle regioni, le quali decono provvedere al successivo conferimento alle province, ai comuni ed altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, "le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a: